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Cassazione, ordinanza 5 gennaio 2024, n. 340, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 64 - Situazione giuridica soggettiva del privato titolare del diritto di superficie - Interesse legittimo - Sussistenza - Diritto potestativo - Esclusione - Legittimazione a stipulare l’atto di trasferimento dopo la delibera dell’ente - Individuazione - Pignoramento del diritto di superficie - Conseguenze.


In base all'art. 3, comma 64, l. n. 662 del 1996 - che prevede che i Comuni possano cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie - non è configurabile un diritto potestativo del privato titolare del diritto di superficie, bensì un interesse legittimo, non autonomo né personale, ma accessorio al diritto di superficie stesso: ne consegue che, dopo la delibera della cessione in proprietà, legittimato a stipulare l'atto di trasferimento è il titolare del già concesso diritto di superficie, mentre, nei confronti del creditore che abbia pignorato il diritto di superficie sono inefficaci i successivi atti di trasferimento di tale diritto e della predetta legittimazione contrattuale, trasferitasi, per effetto del pignoramento, in capo ai potenziali aggiudicatari del bene.