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Cassazione, ordinanza 23 marzo 2024, n. 7909, sezione III civile

Esecuzione forzata - vendita forzata – effetti sostanziali del pignoramento - locazioni - locazioni stipulate in data anteriore al pignoramento - adeguatezza del prezzo convenuto.


Con riferimento alla locazione dei beni pignorati anteriore al pignoramento, l’adeguatezza del canone - che è una delle condizioni, ex art. 2923 c.c., per l’applicabilità del generale principio “emptio non tollit locatum” - va considerata con riferimento alla data del pignoramento e non a quella di stipulazione del contratto, posto che il pignoramento cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori e ai terzi che dall’esecuzione forzata acquisiscono diritti si cristallizza