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Categoria: EDILIZIA

TAR Veneto - Venezia, sentenza 12 aprile 2022, n. 550, sez. II

EDILIZIA E URBANISTICA - Comunicazione di inizio lavori asseverata – Fattispecie.


Il cambio d’uso senza opere - che secondo il Comune, saldandosi agli atti precedenti, suggellerebbe il disegno elusivo - non avrebbe potuto, prima dell’avvento del d.l. n. 76/20, legittimamente essere né qualificato né eseguito come manutenzione straordinaria e con la CILA, avendo infatti solo il Decreto Semplificazioni introdotto tale possibilità, con una disciplina entrata in vigore in un momento successivo a quello in cui il disegno elusivo dovrebbe non solo essere stato elaborato, ma anche applicato.

L’attività oggetto di una CILA deve considerarsi legittima e conforme alla normativa statale, come alla disciplina pianificatoria comunale, vigente alla data di presentazione, trattandosi di una CILA ex articolo 6bis DPR n. 380/01 relativa ad una manutenzione straordinaria, compatibile con le previsioni del PPIP (che danno rilevanza ai fini convenzionali unicamente a ipotesi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione), conforme alle destinazioni urbanistiche ammesse dal piano, e che non determina alcun nuovo e ulteriore carico urbanistico, in presenza di una serie di atti ciascuno dei quali legittimi e rispondenti alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti ratione temporis.