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Categoria: EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 19 aprile 2023, n. 93 (dep. 12 maggio 2023)


Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Umbria - Recupero urbanistico-edilizio - Censimento, per i Comuni di cui all'art. 1, c. 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 1997, nonché per tutti gli altri Comuni della Regione, degli edifici non conformi agli strumenti urbanistici realizzati prima del 31 dicembre 2000 e oggetto di sgombero totale a seguito del sisma del 1997 - Previsione di una correlata estensione della facoltà di adottare un'apposita variante allo strumento urbanistico generale volta al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti, per consentirne la sanatoria - Obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi della medesima disciplina regionale.


La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 66 della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la realizzazione di manufatti consentiti o tollerati per fronteggiare l’emergenza alloggiativa causata da eventi sismici, in attesa del recupero di quelli danneggiati, è caratterizzata da un regime di “provvisorietà” e, dunque, legata alla permanenza della situazione emergenziale. Tali manufatti costituiscono, pertanto, deroga al solo obbligo di edificare previa autorizzazione e non anche alla disciplina sulla vigilanza e controllo dell’attività urbanistica ed edilizia. Ne consegue che, venuto meno lo stato di emergenza, le opere provvisorie sono pienamente soggette al controllo amministrativo e possono essere mantenute solo se sanabili secondo l’ordinario regime previsto dall’art. 36 t.u. edilizia (tra le altre, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 31 luglio 2020, n. 4866).

L’illegittimità costituzionale della disposizione che consente la speciale sanatoria si ripercuote non solo sulle norme che disciplinano la variante appositamente adottata, ma anche su quelle contenute nei restanti commi dell’art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005, che sono state tutte censurate dal rimettente e risultano a quella strettamente funzionali.