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Categoria: EDILIZIA

Consiglio di Stato, sentenza 9 maggio 2023, n. 4667, sez. VI

Pertinenze - Differenze tra nozione civilistica e urbanistica.


Sul versante edilizio un manufatto di dimensioni rilevanti costituisce nuovo volume nel caso in cui non sia fornito alcun concreto elemento in grado di consentire la evocata qualificazione in termini di pertinenza. La pertinenza urbanistico - edilizia è configurabile allorquando sussista " un oggettivo nesso tra bene accessorio e principale che non consenta altro che la destinazione del primo a un uso servente durevole e quest'ultimo abbia, inoltre, dimensioni ridotte e modeste rispetto a quelle dell'edificio a cui inerisce".

A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma è altresì sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta ulteriore 'carico urbanistico', proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale col fabbricato principale.