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Categoria: EDILIZIA

Consiglio di Stato, sentenza 2 ottobre 2023, n. 8600, sez. VI

Abusi edilizi su aree demaniali - Nessun affidamento tutelabile.


In caso di illecito edilizio su suolo pubblico, l'art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte dei privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti, e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.

In ordine alla legittimità dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo realizzato su suolo pubblico, atto avente natura vincolata, si chiarisce che il presupposto del provvedimento amministrativo emesso ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 è la realizzazione di un'opera in assenza di permesso di costruire (ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo) su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, la cui eliminazione è necessaria per ripristinare il corretto assetto del territorio.

Quanto all'asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, va rammentato che l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione della accertata abusività dell'opera, non potendosi ravvisare alcuna valutazione di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione delle opere abusive, posto che l'interesse pubblico alla repressione di un abuso è in re ipsa per cui, di fronte ad abusi edilizi risalenti nel tempo, non possono assumere rilievo differenti valutazioni, quali ad esempio quelle relative all'eventuale affidamento generato nel privato.