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Categoria: EDILIZIA

Consiglio di Stato, sentenza 17 ottobre 2023, n.9025, sez. VI

EDILIZIA – Demolizione - Istanza di condono successiva all’ordinanza di demolizione – Effetti.


La sospensione dei procedimenti sanzionatori è del tutto automatica e incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi, e ciò fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate (cfr. Cons. St. n. 4934/2014); ne consegue che non appare ammissibile una valutazione prognostica da parte del Giudice relativamente all'esito dell'istanza di condono, prima che su di essa si sia determinata l'amministrazione competente (cfr. anche art. 34, comma 2, c.p.a.).

La presentazione di un'istanza di condono edilizio successivamente all'emanazione delle ordinanze di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali rileva sul piano processuale, quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali, e rende inefficace tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l'impugnazione proposta avverso gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione: e ciò in quanto una nuova valutazione provocata dall'istanza di condono comporterà comunque la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell'istanza di sanatoria (Cons. St. 3124/2021; cfr. Cons. St. 6162/2019, Cons. St. 340/2020).