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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 4 settembre 2023, n. 36580, sez. III penale

EDILIZIA - Abuso edilizio realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico - Richiesta di condono - Parere della soprintendenza - Procedimento - Differenze rispetto al procedimento previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica preventiva - Indicazione - Ragioni.


In tema di reati edilizi, nel caso in cui l'abuso risulti realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria, in ragione della già avvenuta commissione dell'illecito penale, è disciplinato con maggior rigore, prevedendosi che la soprintendenza, per la formulazione del parere di sua competenza, prescritto dall'art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, fruisca di uno "spatium deliberandi" più ampio di quello assegnatole dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva (180 giorni, anziché 45) e che l'infruttuoso decorso di detto termine valga quale silenzio-rifiuto, impugnabile innanzi al giudice amministrativo.