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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza interlocutoria 8 gennaio 2024, n. 583, sez. Unite civili

Edilizia e urbanistica - Immobile costruito in totale difformità o assenza della concessione - Acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune - Effetti - Acquisto a titolo originario - Preesistente iscrizione ipotecaria sull’area di sedime - Estinzione - Possibile lesione del diritto al rispetto dei beni (ex art. 1 Prot. Addiz. n. 1 CEDU) - Questione di legittimità costituzionale.


Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Terza con l’ordinanza interlocutoria n. 38143 del 30 dicembre 2022) – hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della l. n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, poi gratuitamente acquisito al patrimonio del Comune – la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario.

In particolare, il dubbio di legittimità costituzionale attiene all’effetto dell’acquisto – da qualificarsi a titolo originario – al patrimonio del Comune, in conseguenza della confisca urbanistica (di natura amministrativa), che potrebbe costituire una misura sproporzionata in danno del proprietario incolpevole o del terzo che vanti diritti sull’immobile, specificamente determinando, per il creditore ipotecario, la perdita del diritto di garanzia, il quale rientra nella nozione allargata di «bene» di cui all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU.