Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza 14 aprile 2023, n. 10017, sez. III civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - Art. 11, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Requisito della mancanza di proprietà di alloggio adeguato - Interpretazione - "Nuda proprietà" e acquisto di proprietà seguito da costituzione di usufrutto - Inclusione - Fondamento.


L'art. 11, comma 1, lett. c), della l.r. Lazio n. 12 del 1999 - nel prevedere, tra i requisiti soggettivi per conseguire e permanere nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che il beneficiario non sia titolare di un diritto di "proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare" secondo le caratteristiche di ubicazione e valore specificate nell'apposito regolamento - attribuisce rilievo ostativo al diritto non tanto in relazione al suo contenuto, bensì quale indice di una disponibilità economica incompatibile col regime di assistenza abitativa; ne consegue che tale requisito deve intendersi riferito sia alla proprietà, sia alla "nuda proprietà" di un immobile gravato da usufrutto altrui, sia all'acquisto della piena proprietà di un bene al quale faccia poi seguito la costituzione di un usufrutto in favore di altri, dovendosi evitare che le abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno.