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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 23 marzo 2022, n. 9476, sez. II civile

DONAZIONE - ACCETTAZIONE - Mancata notificazione dell'accettazione della donazione - Sussistenza nell'”accipiens” dell'”animus detinendi” e non dell'”animus possidendi” - Fondamento.

In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, comma 2, c.c., va riconosciuto in capo all'"accipiens" il solo "animus detinendi" e non l'"animus possidendi", trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.


DONAZIONE - ACCETTAZIONE - Donazione – Perfezionamento del contratto – Accettazione della donazione ex art. 782, comma 2, c.c. successiva alla proposta – Notifica dell’atto pubblico che la contiene da parte del donatario - Necessità - Fondamento – Requisito di perfezionamento del contratto – Conseguenze - Prova della conoscenza, in capo al donante, dell’accettazione del donatario – Irrilevanza.

La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'art. 782, comma 2, c.c. per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti, deve essere eseguita in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per il perfezionamento del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso, con conseguente irrilevanza della prova della conoscenza, in capo al donante, dell'accettazione del donatario, ove acquisita aliunde.