Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 19 febbraio 2024, n. 4357, sez. III civile

DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - Concessione in godimento dell'immobile pignorato per tutta la vita dei beneficiari - Obbligazione assunta nell'atto di donazione dell'immobile - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Fondamento.


In tema di espropriazione immobiliare, l'obbligazione, assunta col contratto di donazione dal donatario di un immobile, di concedere ai donanti il godimento del cespite donato per tutta la durata della loro vita naturale non è opponibile ai creditori del donatario, né all'aggiudicatario del bene, poiché non si tratta di un'obbligazione "propter rem", bensì dell'attribuzione di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al "modus" della donazione, e la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all'onere carattere reale, stante il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori.