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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, ordinanza 9 gennaio 2024, n. 722, sez. II civile

CONTRATTI - Donazioni - Impegno tra fratelli - Di procedere a conguagli sulle donazioni ricevute - Divieto dei patti successori - Violazione - Esclusione - Riequilibrio delle posizioni patrimoniali - Configurabilità.


In tema di patti successori, l'atto mortis causa, rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere l'id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che l'impegno assunto da fratelli, d'intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori previsto dall'art. 458 c.c., in quanto non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest'ultima il presupposto causale.