Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DONAZIONE

Cassazione, ordinanza 6 luglio 2022, n. 21462, sez. I civile

DONAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Contratto prematrimoniale secondo il diritto iraniano tra lo sposo ed il padre della sposa - Assunzione dell’obbligazione da parte del futuro marito di acquistare la casa coniugale e di intestarne una quota alla moglie - Individuazione della natura del contratto quale preliminare di donazione - Considerazione della sola gratuità del negozio - Sufficienza - Esclusione - Verifica della sussistenza dell’'"animus donandi“ – Necessità.


Il contratto concluso in Iran con il quale il futuro marito, con doppia cittadinanza iraniana ed italiana, si obbliga nei confronti del padre della futura sposa ad acquistare in futuro un'abitazione da adibire a casa coniugale ed a trasferirne alla moglie il 50% della proprietà non può essere considerato un contratto preliminare di donazione e, come tale, nullo secondo il nostro ordinamento, per il solo fatto di essere caratterizzato dall'elemento della gratuità, per non essere previsto un corrispettivo per l'incremento patrimoniale della beneficiaria, atteso che è indispensabile, ai fine della qualificazione della pattuizione, lo scrutinio della sussistenza non solo dell'elemento oggettivo della mancanza di corrispettivo, ma anche dell'elemento soggettivo dello spirito di liberalità, come consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate "nullo iure cogente", verificando se il senso della pattuizione intercorsa tra il futuro sposo ed il padre della futura sposa, non risieda, piuttosto, nell'intento del primo di procacciarsi il consenso del secondo al matrimonio.