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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, ordinanza 14 luglio 2021, n. 20062, sez. II civile

DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA - Acquisto di immobile per quote uguali effettuato da conviventi “more uxorio” - Maggior contributo dell’uno rispetto a quello dell’altro mediate diretto versamento al creditore - Presunzione di liberalità - Fondamento - Conseguenze - Necessità della forma scritta - Esclusione.

In caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due conviventi "more uxorio", il maggior apporto di uno dei due co-acquirenti nella corresponsione, direttamente a mani del creditore, degli acconti e delle rate del mutuo, deve presumersi avvenuto, per la parte eccedente la sua quota, a titolo di liberalità nei confronti dell'altro, avente giustificazione nella stessa situazione di convivenza, sicché esso si configura quale donazione indiretta effettuata mediante negozio, quello dell'adempimento del terzo per spirito di liberalità, per il quale non è richiesta la forma scritta.