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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 30 agosto 2023, n. 25462, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE  EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA - Comunione ereditaria - Vendita da parte di un coerede dell'unico bene compreso nella massa - Effetti - Subentro immediato dell'acquirente nella comunione - Fondamento.


Nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune.


DIVISIONE – DIVISIONE EREDITARIA – OPERAZIONI DIVISIONALI – RETRATTO SUCCESSORIO - Vendita di quota ereditaria o di singolo bene - Distinzione - Accertamento relativo da parte del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.


L'indagine del giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell'ammissibilità del retratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.


DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - Cessione da parte di un coerede di diritti su singoli immobili ereditari - Effetti - Scioglimento della comunione - Esclusione - Efficacia obbligatoria dell’alienazione - Acquisto da parte del terzo - Condizioni - Assegnazione dei beni alienati al coerede cedente - Necessità - Conseguenze.


In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.