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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 21 dicembre 2021, n. 41132, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO  ATTIVO  DELL'EREDITA'  -  COLLAZIONE  ED  IMPUTAZIONE  -  RESA  DEI  CONTI  -OGGETTO - IN GENERE Collazione di donazioni ed assegnazioni varie Donazioni dissimulate Azione di simulazione da parte del coerede Posizione di terzo dell’attore erede - Esclusione Legittimario in tutto o in parte pretermesso - Azione di riduzione - Posizione di terzo - Sussistenza - Fondamento.

Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI  DIVISIONALI  -  FORMAZIONE  DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI -OGGETTO - IN GENERE Collazione -Presupposti – Necessaria esistenza di coeredi concorrenti nella successione Esperimento di azioni di riduzione- Irrilevanza Fondamento.

La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un "relictum" da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi.