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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 18 ottobre 2023, n. 28955, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - Successione ereditaria - Pagamento di debito ereditario, da parte del coerede, in misura superiore alla quota - Conseguenze - Diritto ad una quota maggiore - Esclusione - Possibilità di esperire azione di ripetizione o di chiedere agli altri coeredi l’imputazione alla propria quota della somma - Sussistenza - Effetti.


In tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso.