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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 8 ottobre 2021, n. 27377, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI - Divisione ereditaria - Assegnazione data dal testatore ex art. 733 c.c. - Natura - Legati obbligatori a carico degli altri coeredi - Obbligo di includere nella porzione dell’onorato i beni indicati dal testatore - Sussistenza - Intervenuta trasformazione del bene - Revoca ex art. 686 c.c. - Configurabilità.

Le norme date dal testatore per formare le porzioni, ai sensi dell'art. 733 c.c., devono inquadrarsi nella categoria dei legati obbligatori, i quali impongono agli altri coeredi di lasciare che il bene, o la categoria di beni, indicati dal testatore siano inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, anziché ripartiti tra tutti i condividenti o assegnati a sorte. Tuttavia, nel caso in cui la cosa legata sia trasformata in modo tale da aver perso la sua individualità, si applica la presunzione di revoca, ex art. 686 c.c.

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI - Divisione ereditaria - Comunioni riguardanti i medesimi beni e intercorrenti fra le stesse persone - Sussistenza di differenti e autonome comunioni - Possibilità di assegnazione a uno dei condividenti di una quota “pro indiviso” - Sussistenza - Necessaria partecipazione del terzo in giudizio in assenza di domanda di divisione della diversa comunione - Esclusione.

I beni di una comunione possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a stanti, con la conseguenza che, in sede di divisione giudiziale, ben può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di un bene. Ne consegue che non è necessaria la partecipazione del terzo in giudizio qualora non sia stato chiesto lo scioglimento della diversa comunione relativa a quel singolo bene.