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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 26 luglio 2023, n. 22530, sez. II civile

DIRITTI REALI - Divisione - Divisione ereditaria - Immobile in comunione - Possesso da parte di uno dei condividenti - Obbligo di rendiconto - Sussistenza - Mancanza dell'abitabilità - Irrilevanza - Motivi.


Qualora uno dei condividenti si trovi nel possesso dell'intero bene da dividere e ne abbia goduto in via esclusiva sino alla divisione, si configura, oltre al diritto al conguaglio a favore della parte non assegnataria del cespite, anche l'autonomo diritto, a favore della parte che non aveva la disponibilità materiale del bene, alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti- prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con l'azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto.

I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, comma 3, c.c., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.