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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 22 dicembre 2022, n. 37532, sez. II civile

PROPRIETÀ - Divisione - Assegnazione del bene - Conguaglio - Adeguamento al valore dell’immobile - Al momento del pagamento - Necessità.


In sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore, da ciò derivando che l'aggiornamento del valore del bene - e quindi del conguaglio - non necessita di specifica domanda e può quindi essere operato anche in sede di appello, alla sola condizione che emergano concreti elementi che inducano a ritenere che il valore del bene abbia effettivamente subito una variazione.