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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1620, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - PRONUNCIA - Decreto di trasferimento emesso in seno ad un giudizio di divisione endoesecutivo di un bene indivisibile in natura – Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Inammissibilità Fondamento.

Nel giudizio di divisione endoesecutivo, la vendita del bene comune, siccome indivisibile in natura, non comporta per sé stessa il compimento della divisione giudiziale, occorrendo a tal fine pur sempre l'approvazione del progetto di riparto del ricavato ai sensi dell'art. 789 c.p.c., la quale segna il momento conclusivo a partire dal quale decorre il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sicché è inammissibile l'impugnazione straordinaria proposta, ex art. 111 Cost., contro il decreto di trasferimento, per difetto del requisito della definitività.