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Cassazione, sentenza 29 gennaio 2024, n. 2675, sez. I civile

Obbligazioni – Strumenti finanziari – Intermediazione finanziaria.


Il collegamento negoziale del derivato di copertura con il contratto di finanziamento stipulato per atto notarile lascia presumere una pianificazione dell’intera operazione economica programmata tale da escludere quell’effetto di “sorpresa” rispetto al quale il legislatore ha previsto la tutela del recesso, con conseguente nullità per inadempimento agli obblighi informativi, in caso di stipulazione fuori sede.