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Cassazione, sentenza 21 novembre 2023, n. 32277, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI Clausola risolutiva espressa - Termine essenziale - Differenze - Conseguenze.


Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra, verificandosi l'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e, ai sensi dell'art. 1457 c.c., con lo spirare del terzo giorno successivo alla scadenza del termine essenziale di adempimento senza che la parte non inadempiente abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione del contratto.


CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - Termine essenziale e clausola risolutiva espressa - Allegazione di entrambe le cause di risoluzione del contratto nel giudizio di merito - Obbligo per il giudice di esaminarle entrambe - Fondamento - Fattispecie.


In tema di risoluzione del contratto, nel caso in cui la parte non inadempiente deduca che l'effetto risolutivo si sia prodotto, alternativamente, in seguito allo spirare di un termine essenziale o per essersi essa avvalsa di una clausola risolutiva espressa, l'indagine del giudice di merito non può limitarsi alla esclusione della natura essenziale del termine, ma deve estendersi alla verifica se, in seguito all'inadempimento di una parte, l'altra abbia esercitato il diritto di produrre, in base ad una clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la corte di appello, avendo escluso la natura essenziale del termine, aveva rigettato la domanda di accertamento della risoluzione, senza tuttavia esaminare la questione, ritualmente riproposta al giudice di secondo grado, dell'avvenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva ad esso apposta).