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Cassazione, ordinanza 7 aprile 2023, n. 9604, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Vendita di fondo agricolo - Esercizio positivo del riscatto agrario da parte del titolare del diritto di prelazione - Conseguenza - Azione risarcitoria ex art. 1483 c.c. dell'acquirente del fondo nei confronti dell'alienante - Ammissibilità.


L'acquirente che subisca lo spossessamento del fondo per effetto del vittorioso esercizio del riscatto agrario da parte dell'avente diritto può agire nei confronti dell'alienante per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1483 c.c..


CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Art. 7 della legge n. 817 del 1971 - Spettanza del diritto di prelazione e riscatto al confinante nudo proprietario - Condizioni - Coltivazione diretta del fondo - Necessità - Modalità di accertamento.


L'esercizio del diritto di prelazione agraria può essere consentito anche al nudo proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, essendo egli pur sempre titolare di un diritto di proprietà, seppure temporaneamente compresso dall'esistenza dell'altrui diritto reale sul medesimo bene, a condizione che coltivi legittimamente e direttamente il terreno da almeno due anni, in base ad un titolo legittimo, la cui ricorrenza - da accertarsi in concreto, potendo sussistere laddove l'usufruttuario abbia consentito la coltivazione - consente, in concorso con gli altri requisiti legali, l'operatività della prelazione e del riscatto.