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Cassazione, ordinanza 5 settembre 2023, n. 25851, sez. II civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Art. 7 l. n. 817 del 1971 - Destinazione agricola - Normativa urbanistica - Mancata indicazione - Vocazione agricola al momento della prelazione e del riscatto - Rilevanza - Circostanze sopravvenute - Irrilevanza.


Ai fini della prelazione agraria del confinante, ex art. 7, comma 2, della l. n. 817 del 1971, pur non essendo indispensabile l'esistenza della destinazione agricola del fondo nella normativa urbanistica, è comunque necessario, in assenza di tale espressa ed attuale destinazione, accertare se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante sia ancora suscettibile di coltivazione agricola, o se abbia perso l'attitudine alla coltivazione, facendo riferimento alla situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto, senza che al riguardo rilevino ipotetici futuri interventi di trasformazione del fondo.