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Cassazione, ordinanza 3 novembre 2023, n. 30556, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE – Contratti conclusi tra il professionista e il consumatore - Clausola redatta in modo non chiaro e comprensibile - Vessatorietà - Condizioni - Fattispecie.


In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi.

(Nella specie, con riferimento ad un contratto di mutuo con tasso d'interesse indicizzato al rapporto di cambio franco svizzero/euro, la S.C. ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte di appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, in quanto la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro sfavorevole al consumatore).