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Cassazione, ordinanza 17 novembre 2023, n. 31996, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - Contratti agrari - Diritto di prelazione - Esercizio - Prezzo - Pagamento - Beneficio della sospensione - Cessazione - Condizioni - Diniego del finanziamento a conclusione dell’istruttoria - Mancato avvio dell’istruttoria - Equiparabilità - Fondamento.


In tema di esercizio del diritto di prelazione agraria, la cessazione del beneficio della sospensione del termine per il versamento del prezzo di acquisto, che l'art. 8, comma 7, della l. n. 590 del 1965 ricollega all'ipotesi di "diniego del finanziamento a conclusione dell'istruttoria", opera anche allorquando l'istruttoria per la concessione del predetto finanziamento neppure possa avere luogo, attesa l'identità del presupposto di fatto su cui si fonda la ratio della citata disposizione, la cui finalità è quella di porre fine ad una situazione di incertezza circa la destinazione del bene oggetto di denuntiatio quando risulti certa la non erogabilità del finanziamento.