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Cassazione, ordinanza 16 novembre 2023, n. 33946, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Prelazione agraria - Dichiarazione di voler esercitare il diritto - Effetto traslativo - Esclusione - Versamento del prezzo nel termine ex art. 8, comma 6, l. n. 590 del 1965 - Necessità - Rifiuto pretestuoso di accettazione - Deposito liberatorio entro lo stesso termine - Necessità - Fatti che escludono la mora del debitore senza liberazione dall’obbligazione - Equiparabilità - Esclusione.


In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo e, nell'ipotesi di rifiuto anche pretestuoso dell'accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di cui all'art. 1210 c.c., senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore, ma non lo liberano dalla sua
obbligazione.

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Esercizio del diritto di prelazione - Decorrenza del termine dalla ricezione della "denuntiatio" - Sussistenza - Fondamento.


In tema di prelazione agraria, il termine di 30 giorni utile per l'esercizio del diritto decorre dal momento in cui la proposta di vendita, comunicata mediante trasmissione di copia del preliminare, giunge all'indirizzo del destinatario, in conformità con la natura di atto recettizio propria della "denuntiatio".