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Cassazione, ordinanza 11 luglio 2023, n. 19630, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Vendita immobiliare - Incapacità naturale del venditore - Accertamento - Annullamento del contratto - Valutazione della malafede dell'acquirente - Necessità.


Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente.

La diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c. sottende la differente rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in malafede, abbia confidato nella sua validità.