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Cassazione, sentenza 21 marzo 2023, n. 8046, sez. II civile

Estinzione dell’obbligazione - Ordine di bonifico - Dichiarazione dell'istituto di aver dato corso all’ordine di bonifico.


Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione - ove non immediatamente eseguibile - è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine.

Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate.

La semplice disposizione di bonifico impartita dalla società, risultante dall'annotazione, non dimostrava - pertanto - l'effettuazione e il buon fine del pagamento, né poteva invocarsi il principio di vicinanza della prova: l'incasso delle somme era circostanza che cadeva nella sfera di conoscibilità della società in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla scelta di una tale modalità solutoria non poteva conseguire alcuna inversione dell'onere probatorio riguardo all'effettiva ricezione delle somme.

(Fattispecie relativa a un contratto preliminare relativo al trasferimento di beni immobili).