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Cassazione, sentenza 10 novembre 2023, n. 31332, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare per persona da nominare - Electio amici - Effettuata in corso di causa - Tardività - Contratto concluso tra le parti originarie - Sussistenza.


Nel caso in cui sia stipulato preliminare di vendita per persona da nominare, con la previsione che l'electio amici debba avvenire entro la data fissata per la stipulazione del definitivo, affinché la nomina sia valida è necessario che la sua comunicazione alla controparte, con la relativa accettazione, sia contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., mentre, ove essa avvenga in corso di causa, il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie per tardività della nomina, ove tale tardività sia prontamente eccepita.