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Cassazione, ordinanza 8 giugno 2022, n. 18392, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobiliare - Contratto preliminare - Diffida ad adempiere - Risoluzione del contratto - Successivo esercizio del diritto di recesso - Ammissibilità - Esclusione.


Conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest'ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio.