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*Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3817, sez. II civile

CONTRATTI  IN  GENERE  -  CONTRATTO  PRELIMINARE  (COMPROMESSO)  (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - Preliminare di vendita di immobile da costruire - Mancato rilascio di garanzia fideiussoria ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005 - Domanda di nullità - Proposizione successivamente alla ultimazione dei lavori e in assenza di insolvenza del promittente venditore – Rigetto – Fondamento – Violazione della buona fede oggettiva e carenza di interesse.


La domanda di nullità del contratto preliminare di vendita di immobili da costruire, per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché essa sia proposta dopo l'ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore o senza che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame.