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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 30 gennaio 2023, n. 2712, sez. II civile

CONDOMINIO - Tabelle millesimali - Modifica - Delibera dell’assemblea - Approvazione - Unanimità - Esclusione - Maggioranza qualificata - Sufficienza.


L’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.

È, infatti, sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art.1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l’approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella “diversa convenzione”, di cui all’art. 1123, comma 1, c.c. rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell’approvazione unanime dei condomini.