Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: BENI

Cassazione, ordinanza 22 aprile 2022, n. 12866, sez. II civile

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - REGIME - ACCESSORIETA' E SEPARAZIONI (ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE) - Accessori pertinenziali – Inclusione nel trasferimento del bene immobile – Mancata indicazione nell’atto di compravendita – Irrilevanza – Espressa volontà della loro esclusione - Necessità – Riconoscimento, nell’atto, del diritto di servitù di passo sulla pertinenza – Idoneità ad escludere la stessa dal trasferimento - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.


Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli, senza che possa in tal senso interpretarsi il riconoscimento, in capo all'acquirente, di una servitù di passaggio sulla comproprietà del bene accessorio (nella specie un cortile), potendo essa giustificarsi nell'intenzione di assicurare un vantaggio per la proprietà esclusiva dell'acquirente, eccedente i limiti di comproprietà ex art. 1102 c.c., posto a carico della comunione residua.