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Categoria: BENI

Cassazione, ordinanza 21 luglio 2021, n. 20911, sez. II civile

Cassazione, ordinanza 21 luglio 2021, n. 20911, sez. II civile

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - CESSAZIONE DEL VINCOLO - Cessazione del vincolo pertinenziale - Condizioni - Oggettiva venuta meno della destinazione funzionale tra cosa principale e cosa accessoria - Disposizione della pertinenza in via separata e con atto volontario.

Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza, senza che, in tal caso, sia necessaria un'espressa e formale dichiarazione della volontà della nuova e diversa destinazione della cosa.

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - Costituzione di vincolo pertinenziale tra cose - Accertamento del giudice di merito - Elementi caratterizzanti Elementi oggettivo e soggettivo - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Legittimazione alla creazione del vincolo in capo al conduttore Esclusione.

L'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili - che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione - presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni. Ne consegue che siffatto vincolo non può essere costituito dal conduttore.