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Categoria: BENI CULTURALI

Cassazione, ordinanza 23 maggio 2023, n. 14105, sez. II civile

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI PUBBLICI - Immobile di proprietà di un comune - Di interesse storico, artistico ed archeologico - Applicazione del regime del demanio pubblico - Apposizione del vincolo – Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze in tema di usucapibilità.


L'immobile di proprietà di un Comune che, sebbene non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, della l.n. 1089 del 1939, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che non può essere sottratto alla propria destinazione, né può essere oggetto di usucapione, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, atteso che quest'ultimo ha una mera efficacia dichiarativa, volta ad attestare in capo all'immobile una prerogativa già esistente.