Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: ASSOCIAZIONI

Cassazione, ordinanza 19 luglio 2023, n. 21280, sez. II civile

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - COMITATI - Acquisto di un bene con fondi del comitato - Finalità dell’acquisto - Rilevanza - Obbligo di traferire il bene ad un determinato soggetto - Ammissibilità.


Ai sensi dell'art. 40 c.c., l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è tenuto a fare quanto necessario per assicurare l'attuazione della finalità in vista della quale avvenne l'acquisto, ben potendosi, quindi, individuare anche un obbligo di trasferire il bene ad un determinato soggetto, discendendo tali obblighi fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, e ciò anche in assenza di un atto scritto.