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Categoria: AGRICOLTURA

Cassazione, ordinanza interlocutoria 17 luglio 2023, n. 20616, sez. I civile

PAC – Interpretazione del termine “scissione” – Assegnazione definitiva titoli PAC.


La Corte, visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e l'art. 295 c.p.c., chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto Europeo:

1. "Il termine "scissione" contenuto nell'art. 33, par.3, del Regolamento CEE 1782/2003 e nell'art. 15 del Regolamento CEE 795/2004 va inteso con riferimento all'istituto di diritto societario e presuppone quindi una vicenda modificativa societaria con effetti disgregativi dell'originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate dell'unica società in due patrimoni distinti appartenenti a soggetti giuridici diversi, ovvero può essere interpretato in senso estensivo e così applicabile a ogni vicenda giuridica negoziale il cui risultato finale comporti l'attribuzione dell'originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate della originaria società "agricoltore" a due soggetti diversi, anche attraverso cessioni di quote e atti di vendita di terreni?"

2. "Secondo la corretta interpretazione da attribuire al complesso di norme del Regolamento 1782/2003 (artt. 2, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 43, 44) ai fini dell'assegnazione definitiva dei titoli PAC, in sede di prima applicazione del pagamento unico, assume rilievo la riduzione della superficie coltivate e degli ettari ammissibili intervenuta nel corso del 2002, dopo la presentazione della domanda da parte dell'"agricoltore" e l'assegnazione provvisoria dei titoli, se avvenuta per effetto di atti negoziali di cessione di una parte dei terreni interessati ancora nel corso del 2002 e tale modifica in riduzione può essere operata anche d'ufficio in sede di assegnazione definitiva?