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Categoria: AGRICOLTURA

Cassazione, ordinanza 17 novembre 2023, n. 31996, sez. III civile

Prelazione agraria - Sospensione del termine trimestrale per il pagamento del prezzo Ripresa del decorso del termine – Mancata istruttoria per l'erogazione del finanziamento - Mancato esercizio della prelazione.


La finalità della norma di cui all’art. 8, comma 7, L. n. 590 del 1965, che ricollega "al diniego del finanziamento a conclusione dell'istruttoria" il venir meno della sospensione del termine trimestrale per il pagamento del prezzo, da parte del prelazionario, è chiarissima ed è quella di sancire la ripresa del decorso del termine per il pagamento del prezzo - e dunque la cessazione del protrarsi di una situazione di incertezza circa la destinazione del bene oggetto di "denuntiatio" (Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2007, n. 3255) - quando il finanziamento risulti, con certezza, non erogabile. Orbene, poiché tale è la condizione che si verifica anche quando l'istruttoria per l'erogazione del finanziamento neppure possa avere luogo, non vi è ragione per distinguere le due ipotesi.

Quanto, invece, alla dedotta violazione dell'art. 1354 c.c. (norma che contempla la nullità del contratto sottoposto a condizione sospensiva se "l'evento con essa previsto è irrealizzabile originariamente, per ragioni fisiche o giuridiche"; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 1976, n. 2834), è sufficiente rilevare che, nel caso in esame, l'evento oggetto della clausola condizionale - "sospensiva negativa" - era il mancato esercizio del diritto di prelazione, e non invece il rilascio del mutuo; sicché non può dirsi che il mancato esercizio della prelazione fosse, nella specie, irrealizzabile "ab origine", dal momento che la parte avrebbe potuto procurarsi in altro modo quanto necessario per poter utilmente esercitare il diritto di prelazione, provvedendo al pagamento del prezzo di acquisto.