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Data pubblicazione:

* Cassazione, sentenza 10 aprile 2013, n. 8776, sez. II civile

SUCCESSIONE IN GENERE - Accettazione della eredità – Prescrizione.


I) Al termine di prescrizione, previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità, sono inapplicabili, salvo determinati specifici casi espressamente stabiliti da detta norma, gli istituti dell'interruzione e della sospensione; infatti, mentre il termine fissato dal giudice per l'accettazione dell'eredità, nell'ipotesi di cui all'art. 481 c.c., è untermine di decadenza, quello entro il quale il diritto di accettare si estingue per il mancato esercizio è un termine di prescrizione, tale essendo espressamente dichiarato dalla legge e, trattandosi di prescrizione, al di fuori delle previste cause di sospensione, non vi sono altri fatti impeditivi del suo decorso per quanto concerne l'esercizio del diritto di accettazione dell'eredità.


II) La sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., relativa all'ipotesi del debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, non si può applicare al diritto di accettazione dell'eredità, in quanto nella fattispecie non è configurabile una posizione di creditore e debitore.