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* Consiglio di Stato, sentenza 16 giugno 2014, n. 3033, sez. V

Autenticazione delle firme – Operazioni elettorali – Elezioni amministrative – Competenza.

 

I consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, non sussistendo per i primi alcun vincolo derivante dalla pertinenza della competizione elettorale o dalla non estraneità alla stessa, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune.