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Cassazione, ordinanza 11 settembre 2018, n. 22118, sez. I civile

Banche – Libretti di deposito – Relativi a procedimenti esecutivi – Appartenenza dei libretti a un notaio - Operazioni di prelievo effettuate da un suo dipendente – Risarcimento del danno al professionista – Riconoscimento – Indennizzo ridotto per omesso controllo – Legittimità.

 

 

Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, può comunque avere interesse ad acquisire la documentazione inerente alle operazioni relative al suo svolgimento.

La responsabilità della banca è limitata per effetto del concorso colposo del creditore nella determinazione del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c., come nel caso in cui un notaio ha colposamente consentito per lungo tempo che un proprio dipendente divenisse sostanzialmente il dominus  di  alcuni  contratti,  operando  su  di  essi  in  via  esclusiva  nel  suo  interesse,  senza minimamente curarsi di conferire a tale attività una legittimità formale attraverso i previsti  meccanismi di delegazione operativa.