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Cassazione, sentenza 20 dicembre 2012, n. 23707, sez. I civile

Capacità della persona fisica - capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Funzione - Persona nella piena capacità psico-fisica - Legittimazione - Configurabilità - Esclusione.

 

L'art. 408 cod. civ., il quale ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato. Nondimeno, non è legittimata a proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno in proprio favore la persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, presupponendo l'attivazione della procedura la sussistenza della condizione attuale d'incapacità, in quanto l'intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 404, 406, 407 e 408, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 13584 del 2006, N. 9628 del 2009, N. 22332 del 2011