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Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 2 luglio 2013, n. 16544, sez. VI – 1 civile ​


 

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE.

 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - Volontaria giurisdizione - Competenza a provvedere - Criteri - Luogo di residenza o domicilio della persona interessata - Conseguenze - Rilevanza del domicilio effettivo.

 

In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto le risultanze anagrafiche non assurgono a dato preminente, se vengono superate da evenienze di fatto conclamanti un diverso effettivo domicilio della persona, nel cui interesse si chiede l'apertura del procedimento.

 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. artt. 5, 404, 712 e 720 bis.

 

Massime precedenti Vedi: N. 6880 del 2012