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Categoria: BENI

* Cassazione, sentenza 10 giugno 2011, n. 12855, sez. II civile

Beni - Pertinenze - Costituzione del vincolo - Vincolo pertinenziale - Requisiti - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di
servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale e non al proprietario di esso.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la pertinenzialità tra un immobile condominiale ed un'autorimessa privata in quanto appartenenti a lotti diversi ed aveva stabilito che il garage dovesse essere arretrato in osservanza della norma contenuta nel P.R.G. di Vicenza).

Riferimenti normativi: 
Cod. Civ. artt. 817, 818 e 873.
Massime precedenti Conformi: N. 4599 del 2006.
Massime precedenti Vedi: N. 4277 del 2011.