I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l'originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 2
Massime precedenti Vedi: N. 1221 del 2006
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12793 del 2005
(n.d.r.: nella fattispecie si tratta dei parcheggi legge ponte, il cui standard fu elevato dalla legge 122/1989)