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Categoria: AZIENDA

* Cassazione, sentenza 27 maggio 2014, n. 11832, sez. Lavoro

Cessione del ramo d’azienda – Ravvisabilità – Qualificazione di ramo d’azienda.

 

 

 


Deve escludersi la ravvisabilità di un ramo d’azienda, oggetto di cessione ai sensi dell’art. 2112 c.c., in un complesso di servizi – privi di struttura aziendale autonoma e preesistente – consistenti nella gestione e manutenzione di strutture informatiche ed in assistenza tecnica, che restino disomogenei per funzioni svolte e professionalità coinvolte, non integrati tra loro e privi di coordinamento unitario. Né può assumere rilievo, al fine di ravvisare un trasferimento di ramo d’azienda, la sola decisione, assunta dal soggetto cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un’unica funzione al momento del trasferimento, in quanto la qualificazione come ramo di azienda contrasterebbe sia con le direttive comunitarie nn. 1998/50 e 2001/23, che richiedono già prima di quest’atto “un’entità economica che conservi la propria identità”, ossia un assetto già formato, sia con gli articoli 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori (Corte Cost. n. 115 del 1994) ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, incontrollabile per l’assenza di riferimenti oggettivi.