AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - Trasferimento parziale dei beni - Configurabilità - Condizioni - Carattere autonomo idoneo all'esercizio dell'impresa - Necessità - Conseguenze - Volontà delle parti - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - Trasferimento parziale di beni aziendali - Cessione d'azienda - Configurabilità - Condizioni - Carattere autonomo idoneo all'esercizio dell'impresa - Necessità - Conseguenze - Volontà delle parti - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE - Trasferimento parziale di beni aziendali - Difetto del carattere autonomo idoneo all'esercizio dell'impresa - Conseguenze - Assoggettabilità ad imposta di registro - Esclusione - Ragioni.
Ai fini della qualificazione come cessione di azienda - assoggettabile ad imposta di registro, anziché ad I.V.A. - del trasferimento solo di alcuni dei beni in essa rientranti, non è decisiva la volontà delle parti, peraltro desunta, nella specie, esclusivamente dal "nomen iuris" attribuito all'atto posto in essere, occorrendo invece verificare se, in base agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano, o meno, mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che il cessionario abbia dovuto eventualmente effettuare.
Massime precedenti Conformi: N. 1405 del 2013
Massime precedenti Vedi: N. 21481 del 2009